Una volta insediatosi, il liquidatore nominato dal Tribunale procede all’accertamento del passivo secondo il rito stabilito dall’articolo 273 CCII: riceve le domande dei creditori, predispone il progetto di stato passivo, esamina le eventuali osservazioni ed emette lo stato passivo definitivo. Con il deposito nel fascicolo informatico, lo stato passivo diventa esecutivo
Questo documento non è un mero prospetto contabile, ma costituisce il titolo giuridico vincolante ed inderogabile a cui il liquidatore deve attenersi per la successiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni (articolo 275, comma 5, CCII). Il riparto dell’attivo non può avvenire in modo arbitrario o generico, ma obbedisce alla rigorosa gerarchia dei diritti di prelazione e dei gradi stabiliti dalla legge.
La gerarchia e la tipologia dei crediti
Nel redigere il progetto di riparto (art. 275, commi 5 e 6, CCII), il liquidatore deve suddividere il ricavato della liquidazione applicando un preciso ordine di priorità, come stabilite in sede di formazione dello stato passivo:
- Crediti prededucibili (art. 275-bis CCII): sono i crediti sorti in funzione o in occasione della procedura (es. il compenso del liquidatore, i compensi per gli ausiliari del giudice, le spese di giustizia, i costi sostenuti per la conservazione e l’amministrazione dei beni compresi nella liquidazione). I crediti prededucibili vanno soddisfatti con preferenza assoluta rispetto a tutti gli altri crediti;
- Crediti con prelazione reale speciale (pegno, ipoteca e privilegi speciali):
- Privilegio speciale mobiliare o immobiliare: grava su specifici beni mobili o immobili in ragione della causa del credito (ad esempio, il privilegio dell’impresa edile che ha eseguito lavori di ristrutturazione su un determinato immobile o del custode su un bene mobile);
- Ipoteca e Pegno: sono diritti reali di garanzia che attribuiscono al creditore ipotecario o pignoratizio il diritto di soddisfarsi in via esclusiva sul ricavato della vendita del singolo immobile o bene mobile vincolato, nei limiti del capitale, spese e interessi garantiti (art. 268, comma 5, CCII e artt. 2749, 2788, 2855 c.c.);
- Crediti con privilegio generale mobiliare: riguardano crediti che la legge tutela per la loro rilevanza sociale o economica e che gravano sull’insieme di tutti i beni mobili del debitore. L’ordine di soddisfacimento tra i diversi privilegi generali è rigorosamente scandito dal codice civile (artt. 2777 e ss. c.c.):
- Art. 2751-bis, n. 1 c.c. (Lavoratori dipendenti): retribuzioni, indennità e TFR dovuti ai lavoratori subordinati;
- Art. 2751-bis, n. 2 c.c. (Agenti di commercio): provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione ad agenti, rappresentanti e mediatori persone fisiche;
- Art. 2751-bis, n. 3 c.c. (Coltivatori diretti): crediti del coltivatore diretto per la vendita dei propri prodotti;
- Art. 2751-bis, n. 4 c.c. (Liberi professionisti): compensi per gli ultimi due anni di prestazione professionale;
- Art. 2751-bis, n. 5 c.c. (Imprese artigiane e cooperative di produzione e lavoro): crediti spettanti all’impresa artigiana e alle società o enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
- Art. 2751-bis, n. 5-bis c.c. (Cooperative agricole e loro consorzi): crediti spettanti alle società cooperative agricole e ai loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli;
- Art. 2751-bis, n. 5-ter c.c. (Imprese di somministrazione di lavoro): crediti delle agenzie per il lavoro/lavoro temporaneo per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.
L’art. 2778 c.c. stabilisce un vero e proprio listino posizionale (strutturato con numeri d’ordine progressivi dal numero 1 fino al numero 20 e oltre). Quando il liquidatore ha di fronte la massa dei creditori ammessi allo stato passivo esecutivo, soddisfa i crediti grado per grado: il grado inferiore non riceve un solo euro finché il grado superiore non è stato pagato integralmente (100%). Se le risorse disponibili si esauriscono a un determinato numero d’ordine, i creditori compresi in quel numero concorrono tra loro in proporzione al rispettivo credito (riparto percentuale pro-rata), mentre tutti i numeri successivi rimangono del tutto:
- n. 1): contributi destinati ad istituti ed enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (INPS, ex art. 2753 c.c.);
- n. 2): imposte sui redditi immobiliari sui frutti e sulle pigioni (art. 2771 c.c.);
- n. 4): prestazioni e spese per la conservazione e il miglioramento dei beni mobili (art. 2756 c.c.);
- nn. 5) e 6): mercedi dovute ai lavoratori per coltivazione e raccolta, nonché crediti per sementi, fertilizzanti e irrigazione (art. 2757 c.c.);
- n. 7): tributi indiretti dello Stato (art. 2758 c.c.) e imposte sul reddito (art. 2759 c.c.);
- n. 8): contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale (art. 2754 c.c.) ed i relativi accessori nei limiti del 50%;
- nn. 10) – 16): crediti dipendenti da reato (art. 2768 c.c.), risarcimenti (art. 2767 c.c.), crediti dell’albergatore (art. 2760 c.c.), del vettore, mandatario e depositario (art. 2761 c.c.), del venditore di macchine (art. 2762 c.c.), canoni enfiteutici (art. 2763 c.c.) e crediti del locatore (art. 2764 c.c.);
- n. 17): spese funebri, d’infermità, somministrazioni ed alimenti (art. 2751 c.c.);
- n. 18): crediti dello Stato per tributi diretti, come IRPEF ed IRES (art. 2752, comma 1, c.c.).
- n. 19): crediti dello Stato per l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e imposte indirette (art. 2752, comma 3, c.c.);
- n. 20): crediti degli enti locali per tributi di propria competenza, come IMU e TARI (art. 2752, comma 4, c.c.).
- Crediti chirografari: sono i crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione o la quota residua di crediti privilegiati rimasta incapiente dopo la vendita del bene gravato. I crediti chirografari vengono soddisfatti in proporzione alle rispettive somme, utilizzando quanto residua dall’attivo dopo il completo soddisfacimento di tutti i crediti prededucibili e privilegiati;
- Crediti postergati: Crediti che per legge o per contratto possono essere pagati soltanto dopo il completo ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori chirografari (es. i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società in condizioni di squilibrio).
Un esempio concreto di applicazione pratica Per comprendere la rigidità di questo meccanismo, ipotizziamo il caso di una piccola società agricola nei cui confronti un fornitore (non pagato per 70.000 euro) ottenga dal Tribunale l’apertura della liquidazione controllata. Il Tribunale nomina d’ufficio un liquidatore del proprio distretto.
L’attivo recuperato dal liquidatore è composto da:
- La vendita di un terreno agricolo ipotecato dalla banca (ricavato: 100.000 euro);
- La vendita di attrezzature e macchinari agricoli (ricavato: 30.000 euro).
Nel momento in cui il liquidatore predispone il progetto di riparto sulla base dello stato passivo esecutivo:
- Preleva innanzitutto dalle somme generali le spese di procedura in prededuzione (es. 8.000 euro per compenso liquidatore e periti);
- Dal ricavato del terreno, al netto delle spese, assegna in via prioritaria la somma alla banca titolare dell’ipoteca, che coprirà il proprio credito per capitale e interessi garantiti ex art. 2855 c.c.;
- Dal ricavato dei macchinari e dalla quota residua, paga per primi e per intero i crediti di lavoro dipendente dei due operai agricoli (privilegio generale ex art. 2751-bis n.1 c.c.);
- Quanto eventualmente residua viene destinato al pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte;
- Il fornitore che ha avviato la procedura, essendo un creditore chirografario, riceverà una percentuale sul proprio credito solo ed esclusivamente se, terminato il pagamento dei privilegiati, saranno rimaste somme ancora disponibili nel conto della liquidazione.
