L’Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri per qualificare un acquirente di biometano come soggetto passivo rivenditore ai fini IVA, anche quando opera in un settore diverso da quello energetico.
Con la Risposta n. 196 del 30 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento IVA dell’acquisto di biometano destinato alla successiva cessione a un fornitore di gas, nell’ambito di un accordo che prevede la riconsegna del prodotto al cliente per il consumo nei propri processi produttivi.
Il caso riguarda una società operante nel settore siderurgico e metallurgico, che acquista biometano da un produttore terzo e lo cede a un fornitore, il quale si impegna a riconsegnarle un quantitativo corrispondente nell’ambito del contratto di somministrazione di gas. La società ritiene di agire come consumatore finale e chiede se l’acquisto debba essere assoggettato all’IVA ordinaria, con addebito in fattura, oppure al meccanismo dell’inversione contabile.
L’Agenzia ritiene applicabile il reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), del D.P.R. n. 633/1972. Dall’esame degli accordi emerge, infatti, che le operazioni configurano due distinte cessioni di beni: dal produttore alla società e da quest’ultima al fornitore, seguite dalla somministrazione di gas.
In relazione al biometano acquistato dal produttore, la società svolge quindi esclusivamente un’attività di rivendita, senza alcun consumo personale del prodotto. Deve pertanto essere qualificata come soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a), del decreto IVA.
La circostanza che la società operi nel settore siderurgico e metallurgico, senza esercitare professionalmente attività di commercializzazione del gas, non modifica tale conclusione: la qualifica di rivenditore va valutata con riferimento all’attività svolta in relazione al singolo acquisto, e non all’attività complessiva del soggetto passivo.
Non rileva, ai fini della soluzione del quesito IVA, neppure la qualificazione dell’acquisto come biometano destinato all’autoconsumo nell’ambito della normativa energetica e incentivante.
L’Agenzia ricorda infine che, in assenza di un’ulteriore proroga, l’applicazione obbligatoria del reverse charge per queste cessioni è prevista fino al 31 dicembre 2026.
