Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: regole di adesione, calcolo delle imposte e novità del Modello REDDITI 2026

I contribuenti interessati al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per la stagione 2026-2027 dispongono di una finestra temporale circoscritta per valutare la convenienza della proposta dell’Agenzia Entrate.

Per effetto dell’articolo 7-bis, comma 3, del DL 38/2026, la scadenza per l’esercizio dell’opzione è stata infatti armonizzata con il termine di presentazione del modello REDDITI 2026 e quindi al 31 ottobre 2026 per i redditi 2025.

All’interno della dichiarazione annuale, la disciplina del CPB trova una duplice collocazione operativa:

  • Modello CPB: strumento destinato alla formalizzazione della scelta per il biennio 2026-2027, trasmissibile sia contestualmente al modello REDDITI sia in via autonoma unitamente al solo frontespizio;
  • Quadro CP: prospetto riservato alla liquidazione delle imposte dovute da chi ha applicato il concordato nel periodo d’imposta 2025. 

La combinazione dei moduli da trasmettere varia a seconda dello storico fiscale del contribuente:

Tipologia di contribuente

Quadro CP (Anno 2025)

Modello CPB (Biennio 2026-2027)

Soggetti in rinnovo (già in CPB 2024-2025)

Sì

Sì

Soggetti in corso di CPB (opzione CPB 2025-2026)

Sì

No

Nuovi aderenti (non in CPB nel 2025)

No

Sì


Rilevazione dei redditi e imposta sostitutiva nel Quadro CP

Il Quadro CP del modello REDDITI 2026 consente di determinare la base imponibile e l’eventuale imposta sostitutiva opzionale tramite il confronto tra due grandezze:

  1. reddito concordato: al netto delle componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti ex artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024), viene recepito nei quadri di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (RE, RF o RG) per la liquidazione ordinaria;
  2. reddito effettivo: pur non concorrendo al calcolo dell’imposta sui redditi, rimane il valore di riferimento per la spettanza e la quantificazione di deduzioni, detrazioni e agevolazioni anche non tributarie (art. 35, comma 2, D.Lgs. 13/2024).

L’imposta sostitutiva applica aliquote ridotte (10%, 12% o 15%, correlate al punteggio ISA dell’anno precedente l’ingresso) sulla differenza tra il reddito concordato e quello del periodo antecedente la proposta.

La soglia di 85.000 euro e le indicazioni nei righi CP1 e CP2

Per le adesioni al CPB 2025-2026 perfezionate a partire dal 13 giugno 2025, le aliquote agevolate si applicano fino al tetto massimo di 85.000 euro di imponibile incrementalmente determinato. Sull’eventuale eccedenza si applica:

  • 43% per i soggetti IRPEF;
  • 24% per i soggetti IRES (misura ridotta al 20% in presenza dei requisiti per l’IRES premiale 2025).

Tale limitazione non trova applicazione per i contribuenti che hanno sottoscritto il CPB 2024-2025 o il CPB 2025-2026 prima del 13 giugno 2025, i quali beneficiano dell’aliquota ridotta sull’intero ammontare.

Gestione dei codici nella colonna “comma 1-bis”

Nei righi CP1 (reddito d’impresa) e CP2 (lavoro autonomo) è presente la colonna “comma 1-bis”, da compilare qualora la base imponibile (colonna 3) superi gli 85.000 euro:

  • Codice 1: da indicare per adesioni al CPB 2025-2026 concluse dal 13 giugno 2025 (comporta lo scaglione al 43% o 24% oltre la soglia).
  • Codice 2: da indicare per adesioni antecedentemente perfezionate o relative al biennio 2024-2025 (garantisce l’aliquota agevolata sull’intera somma).

Gestione degli eventi di cessazione e decadenza

La sezione finale del Quadro CP è deputata al tracciamento delle fattispecie patologiche o di interruzione dell’accordo:

  • cessazione (art. 21 D.Lgs. 13/2024): comporta la reintroduzione automatica delle regole ordinarie di determinazione del reddito imponibile per l’intero periodo d’imposta;
  • decadenza (art. 22 D.Lgs. 13/2024): determina l’assoggettamento a tassazione del reddito effettivo o di quello concordato, assumendo come imponibile il maggior valore tra i due.